- Il DVR mappa i rischi della propria attività ed è un obbligo del datore di lavoro.
- Il DUVRI nasce quando lavori o servizi sono affidati a imprese esterne che operano negli stessi ambienti.
- I due documenti non si sostituiscono: il DUVRI si affianca al DVR, non lo rimpiazza.
Chi si occupa per la prima volta di sicurezza sul lavoro incontra quasi subito due sigle che sembrano intercambiabili: DVR e DUVRI. Hanno nomi simili, finiscono spesso nello stesso fascicolo e vengono richieste insieme durante un appalto. Eppure rispondono a due domande diverse, e confonderle significa rischiare di avere un documento perfetto che però non copre la situazione reale.
Il DVR: la mappa dei rischi della propria attività
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è lo strumento con cui il datore di lavoro individua, analizza e valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nella propria attività, e programma le misure per prevenirli o ridurli. È previsto dal D.Lgs. 81/08 e ne è, di fatto, il documento fondativo: da lì discendono la formazione dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale, le procedure di emergenza e la nomina delle figure della sicurezza.
Un DVR utile non è un fascicolo generico scaricato da un modello. Deve descrivere l’azienda com’è davvero: gli ambienti, le attrezzature, le mansioni, i turni. Per questo di norma contiene:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati per svolgerla;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure e i ruoli aziendali incaricati di farlo;
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;
- l’individuazione delle mansioni che richiedono capacità professionale, esperienza e formazione specifiche.
Il DUVRI: cosa succede quando entra un’impresa esterna
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) entra in gioco in una situazione precisa: un’azienda affida lavori, servizi o forniture a un’impresa esterna o a un lavoratore autonomo che opererà dentro i propri ambienti. In quel momento, ai rischi già descritti nel DVR se ne aggiunge uno nuovo, che nasce dall’incontro di due attività diverse nello stesso spazio e nello stesso tempo. La disciplina di riferimento è l’articolo 26 del D.Lgs. 81/08, dedicato agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera.
Pensiamo a una ditta di manutenzione che interviene su un impianto mentre i dipendenti del committente continuano a lavorare nella stanza accanto. Polvere, rumore, sostanze utilizzate, occupazione temporanea di una via di fuga, uso di attrezzature in comune: sono tutti elementi che il DUVRI deve individuare e gestire prima che il lavoro cominci, indicando le misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze.
Le differenze in sintesi
- Domanda a cui rispondono. Il DVR: quali rischi corrono i miei lavoratori nella mia attività? Il DUVRI: quali rischi nascono dal far lavorare insieme la mia attività e quella di un’impresa esterna?
- Chi lo redige. Il DVR è un obbligo del datore di lavoro. Il DUVRI è redatto dal committente, con il contributo dell’appaltatore.
- Quando serve. Il DVR serve a ogni datore di lavoro con lavoratori. Il DUVRI serve solo quando c’è un appalto con interferenze reali.
- Quanto dura. Il DVR è un documento permanente, da aggiornare. Il DUVRI è legato al singolo contratto e viene allegato ad esso.
Quando servono entrambi
I due documenti non sono alternativi. Un’azienda che ha già un DVR aggiornato dovrà comunque redigere un DUVRI ogni volta che affida un appalto che comporta una reale interferenza con la propria attività. Il DUVRI si affianca al DVR e viene allegato al contratto d’appalto o d’opera.
La stessa logica vale per il condominio. Quando un condominio con propri dipendenti, con qualunque tipo di contratto, appalta lavori di manutenzione delle parti comuni, possono esserci interferenze tra il lavoratore del condominio da una parte e il personale della ditta appaltatrice dall’altra. Anche qui il DUVRI è lo strumento per eliminare i contatti rischiosi, a partire dall’analisi delle attività affidate. Per l’amministratore, prima ancora della redazione del documento, c’è il tema della verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore: visura camerale e DURC in corso di validità sono richieste tipiche.
Gli errori più frequenti
- Usare lo stesso testo per ogni appalto: il DUVRI deve descrivere quel lavoro, in quegli ambienti, con quelle imprese.
- Considerare il DVR un adempimento una tantum: va aggiornato quando cambiano processi, ambienti od organico.
- Lasciare il DUVRI in un cassetto: i lavoratori e le imprese coinvolte devono conoscerne i contenuti.
- Dare per scontato che un lavoro breve non comporti interferenze: la norma prevede alcune esclusioni, ma solo in casi precisi e da verificare con un tecnico.
Cosa fare in pratica
Se non sai se la tua situazione richieda un DUVRI, la scelta più prudente è chiederlo a un tecnico competente prima dell’inizio dei lavori, piuttosto che scoprirlo durante un controllo o, peggio, dopo un infortunio. Omnicert affianca aziende e amministratori di condominio nella redazione di entrambi i documenti, a partire da un sopralluogo reale. Se vuoi capire da dove iniziare, contattaci: ti aiutiamo a chiarire quali documenti servono nel tuo caso.
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