Valutazione del rischio di fulminazione

Protezione dai fulmini
Al fine di poter vantare la sicurezza imposta dalla normativa vigente, l’amministratore, in quanto custode delle parti comuni dell’edificio, è tenuto, a prescindere dalla presenza in condominio di lavoratori subordinati, ad effettuare una completa individuazione dei possibili fattori di rischio, dei quali deve fornire evidenza all’interno del Registro di Anagrafe Condominiale di cui all’art. 1130 C.C.. È tenuto quindi a verificare che impianti, strutture ed attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le normedi ‘buona tecnica‘.
Riduzione del rischio
La necessità di una protezione contro i fulmini è dettata da un’idonea valutazione del rischio eseguita per tutte le strutture in conformità alla norma CEI EN 62305-2. Dalla valutazione si passa all’individuazione delle misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quelli ritenuti tollerabili e alla determinazione del rischio residuo. [CEI 81-10, D.lgs. 81/08]


